Art. 6.
(Trasferimento di impianti e di rami d'azienda).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi ultimi e ogni altro soggetto, anche se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, a condizione che tali ultimi soggetti presentino domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di licenza o di autorizzazione all'attività di operatore di rete in tecnica digitale nei due mesi successivi al primo atto di acquisizione.
      2. Fino alla data di completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale, il trasferimento di impianti o di rami d'azienda è altresì consentito per la realizzazione di reti televisive in tecnica analogica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      3. Ai fini dei trasferimenti di impianti o di rami d'azienda di cui ai commi 1 e 2, il soggetto che intende cedere impianti o rami d'azienda presenta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano dettagliato con la descrizione degli impianti oggetto di alienazione e delle frequenze di emissione utilizzate dai medesimi, allegando una certificazione relativa alla qualità dell'illuminazione del bacino coperto da ciascun impianto. La medesima Autorità, previa consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, fissa i criteri, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami d'azienda. La gara è espletata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La

 

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stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara ai soggetti alienanti, al netto delle spese per il suo espletamento.
      4. Ai fini della gara di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce titolo preferenziale la dichiarazione, da parte del soggetto offerente, di rientrare fra quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e, in subordine, di rientrare fra i soggetti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 27.
      5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il periodo di validità delle concessioni dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 27 del medesimo testo unico è prolungato, previa domanda al Ministero delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati, da effettuare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla data di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.